Risarcimento danni da incidente stradale
IL RISARCIMENTO DIRETTO
COSA E' IL RISARCIMENTO DIRETTO?
COSA E' IL RISARCIMENTO DIRETTO?
Il risarcimento diretto è la nuova procedura di rimborso assicurativo che dal 1° febbraio 2007 in caso di incidente stradale consente ai danneggiati non responsabili, in tutto o in parte, di essere risarciti direttamente dal proprio assicuratore.
COSA CAMBIA IN PRATICA?
Dal 1° febbraio 2007, dovrai presentare sia la denuncia che la richiesta di risarcimento alla tua Compagnia che, una volta accertata la tua totale o parziale ragione, ti risarcirà i danni.
QUANDO SI APPLICA IL RISARCIMENTO DIRETTO?
In caso di scontro tra due veicoli a motore, entrambi con targa italiana, e regolarmente assicurati con Compagnie che aderiscano al risarcimento diretto (tutte le Compagnie italiane sono obbligate ad aderire al sistema). Tale procedura non si applica alle macchine agricole.
La procedura del risarcimento diretto si può applicare anche se nell'incidente siano stati coinvolti passeggeri.
Per i danni subiti dai passeggeri, la richiesta di risarcimento va presentata sempre all'assicuratore del veicolo su cui erano a bordo.
COME ATTIVARLO?
Presentare la denuncia, compilata utilizzando il MODULO BLU e la RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALLA PROPRIA COMPAGNIA che, una volta accertata la totale o parziale ragione del proprio assicurato, risarcirà i danni.
COSA VIENE RISARCITO?
- i danni al veicolo e gli eventuali danni connessi al suo utilizzo (es. fermo tecnico, traino, ecc.);
- le lesioni di lieve entità subite del conducente (fino al 9% di invalidità);
- i danni alle cose trasportate appartenenti al proprietario o al conducente.
QUANDO NON SI APPLICA IL RISARCIMENTO DIRETTO?
Non è possibile avvalersi di questa procedura di rimborso diretto
in caso di:
- incidente accaduto all'estero
- incidente con più di due veicoli
- danni gravi alla persona del conducente: in questo caso, la procedura può tuttavia applicarsi al rimborso per i danni al veicolo e alle cose trasportate, mentre per i danni gravi alla persona occorre rivolgersi alla compagnia del veicolo responsabile
- incidente tra un veicolo a motore ed uno ad altra propulsione (es. velocipede)
- incidente che coinvolga ciclomotori o macchine agricole o operatrici non muniti di targa ai sensi del DPR 6 marzo 2006, n. 153
- incidente relativamente al quale non vi è stata collisione tra i due veicoli coinvolti
- danni a cose situate all'esterno del veicolo
- danni a cose trasportate non appartenenti all'assicurato o al conducente
- lesioni a pedoni e/o ad altre persone non trasportate
- incidente che coinvolga veicoli immatricolati all'estero
- incidente con veicolo non identificato o non assicurato.
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Gli autori declinano ogni responsabilità per errori od omissioni, nonché per un utilizzo improprio o non aggiornato delle informazioni contenute nel sito.
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