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Diritto del lavoro e previdenza

 
Il diritto del lavoro si occupa di disciplinare tutte le materie attinenti al rapporto di lavoro inteso in senso ampio. Quindi spazia dalla regolamentazione delle relazioni tra datore di lavoro e lavoratore a quella delle relazioni sindacali (oggetto propriamente del diritto sindacale) a quella attinente alle assicurazioni sociali e previdenziali (di cui si occupa il diritto della previdenza e della sicurezza sociale)
Si tratta di una delle branche del diritto che più direttamente risente dell'influenza della situazione politica generale, occorrendo tradurre in norme e concetti legislativi le concezioni ideologiche o statalistiche del sistema di riferimento.
In Italia, negli anni 1970 fu sviluppato, principalmente ad opera di alcuni giuristi come Gino Giugni, il c.d. Statuto dei lavoratori, di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300.
Nel 1993 ebbe avvio l'imponente fenomeno (dal punto di vista giuridico) della privatizzazione del diritto del lavoro pubblico in Italia, di cui al D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, poi confluito nel Testo unico D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
La liberalizzazione del mercato del lavoro privato risale invece all'anno 2003, e precisamente alla legge 14 febbraio 2003, n. 30, meglio conosciuta come legge Biagi, dal nome del giurista che si dedicò alla scrittura della stessa, il Prof. Marco Biagi). Anche questa riforma, completata dal D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, si può paragonare per portata e svolta a quelle del 1970 e del 1993.
 

Licenziamento individuale:

 
Il licenziamento individuale è una delle cause che determinano la cessazione del rapporto di lavoro e, più esattamente, rappresenta l'esercizio del diritto potestativo di recesso da parte del datore di lavoro.
In base al combinato disposto degli artt. 1 della L. 604/1966, 18 dello Statuto dei Lavoratori e 2 della Legge 108/1990, il licenziamento del prestatore di lavoro non può avvenire che per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c. ovvero per giustificato motivo.
La giusta causa di licenziamento ricorre quando il lavoratore ponga in essere comportamenti di tale gravità da configurare, soggettivamente ed oggettivamente, una grave ed irrimediabile negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e della fiducia insita nello stesso.
Per quanto riguarda il giustificato motivo, occorre preliminarmente distinguere la natura soggettiva o oggettiva del motivo stesso.
Secondo quanto espressamente sancito dall'art. 3 della L. 604/1966, ricorre l'ipotesi del giustificato motivo soggettivo, ogniqualvolta sussiste un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore.
Seppur sottile, la differenza tra giustificato motivo soggettivo rispetto alla giusta causa di recesso deve essere ravvisata nel fatto che possono costituire giustificato motivo soggettivo solo ed esclusivamente i comportamenti del lavoratore inerenti alla sfera del contratto di lavoro.
Si realizza, invece, il giustificato motivo oggettivo, quando il licenziamento del prestatore di lavoro è determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa (art. 3 della L. 604/1966).
Va, altresì, precisato che la Legge 604/1966, oltre al limite sostanziale relativo alla necessita di una giusta causa o di un giustificato motivo, pone quale ulteriore limite al potere di licenziamento quello della forma dell'atto con il quale tale potere viene esercitato. Infatti l'art. 2 della citata legge (come novellata dalla Legge 108/1990) stabilisce, a pena di inefficacia, che il licenziamento venga comunicato al lavoratore in forma scritta. Non è invece indispensabile la contestuale indicazione dei motivi del licenziamento che, possono essere richiesti dal lavoratore entro quindici giorni dalla comunicazione del licenziamento e, in questo caso il datore di lavoro deve comunicarli per iscritto entro sette giorni dalla richiesta.
 
Dimissioni:

 
Le dimissioni sono l'atto con cui un lavoratore dipendente recede unilateralmente dal contratto che lo vincola al datore di lavoro.
Nell'ordinamento italiano, le dimissioni si configurano come una facoltà del lavoratore, che può essere esercitata senza alcun limite, con il solo rispetto dell'obbligo di dare il preavviso previsto dai contratti collettivi.
Le dimissioni consistono in un atto volontario del lavoratore. La volontà del dipendente non deve quindi essere viziata (ad esempio da altrui minacce o raggiri, da errore, da incapacità), pena l'annullabilità dell'atto.
L'atto ha effetto al momento in cui viene a conoscenza del datore di lavoro. Non rileva in alcun modo l'eventuale dissenso del datore. L'eventuale revoca delle dimissioni è efficace, secondo le regole generali (art. 1328 c.c.), solo se è comunicata al datore di lavoro prima che quest'ultimo abbia avuto notizia dell'atto di recesso.
La legge italiana non prevedeva forme particolari per le dimissioni, che potevano, quindi, essere presentate anche oralmente. I requisiti di forma sono, però, spesso dettati dai contratti collettivi, che possono imporre l'onere della forma scritta a tutela del lavoratore.
 

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