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Multa estinta anche senza pagare le spese



Niente più cartelle di pagamento da centinaia di euro per multe stradali pagate senza aggiungere l’intero importo delle spese postali o di accertamento. È la nuova linea tracciata dalla Seconda sezione civile della Cassazione, con la sentenza n. 9507/14, depositata ieri, che ribalta il precedente indirizzo e spiazza molte amministrazioni. Il caso su cui hanno deciso i giudici è di quelli estremi: una cartella di 150,82 euro per non averne pagati 3,25. Cioè la spesa sostenuta dalla Polizia municipale di Lucca per inviare la raccomandata con cui il destinatario del verbale viene avvisato che c’è stato un mancato recapito e il plico torna all’ufficio postale, dove si considera notificato dopo 10 giorni di giacenza. Sono casi non rari: la complessità e varietà delle procedure di notifica non consente di determinare a priori le spese. Tanto che alcuni corpi di polizia allegano ai verbali più bollettini postali, con spese differenti secondo il caso. A volte ciò non aiuta il cittadino, anzi lo induce in errore. Pagare col bollettino sbagliato (e comunque con spese inferiori a quelle esatte) finora è stato considerato un adempimento che non estingue la violazione stradale: la somma versata è tenuta in acconto (articolo 389 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada) e, dopo 60 giorni dalla notifica, se non si integra il versamento, scatta il raddoppio della sanzione previsto anche per chi non paga affatto. Di qui cartelle pesanti anche per omissioni di pochi euro. Finora ciò era stato confermato dalla Cassazione (per esempio, sentenza n. 14181/12), secondo cui, in sintesi, le spese postali sono tutt’uno con la sanzione e quindi il loro insufficiente o mancato versamento configura ciò che per l’articolo 398 è un «pagamento effettuato in misura inferiore a quanto previsto dal Codice», che per la stessa norma non vale «ai fini dell’estinzione dell’obbligazione». L’interpretazione si basa sull’articolo 201, comma 4, del Codice, secondo cui le spese sono a carico di chi è tenuto a pagare la sanzione. Ma la Seconda sezione si rifà invece all’articolo 203, comma 3, che dà titolo esecutivo al verbale quando non è avvenuto il pagamento in misura ridotta (quello dell’importo minimo della sanzione, possibile entro 60 giorni). Esso non comprende le spese (né postali né di accertamento, sembra di capire) e per i giudici è contro il principio di legalità (articolo 1 della legge 689/1981) ritenere che le comprenda, andando oltre l’interpretazione letterale. Inoltre – osserva la Seconda sezione – l’estensione alle spese equipara chi non paga affatto a chi ha solo sbagliato il versamento. Dunque, le amministrazioni possono solo recuperare – in separata sede – le spese non pagate. Occorrerà vedere se questa tesi reggerà nel tempo, soprattutto perché l’articolo 203 si riferisce ai casi di ricorso al prefetto.