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Lavoro - Contratti a termine, il concetto di specificità va valutato in relazione alle specifiche realtà aziendali


Nel contratto a termine stipulato in una situazione aziendale complessa nella quale il lavoratore assunto si inserisca in un processo in cui la sostituzione sia riferita non ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica occasionalmente scoperta, il requisito della specificità può ritenersi soddisfatto non tanto con l'indicazione nominativa del lavoratore o dei lavoratori sostituiti, quanto con la verifica della corrispondenza quantitativa tra il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine per lo svolgimento di una data funzione aziendale e le scoperture che per quella stessa funzione si sono realizzate per il periodo dell'assunzione.
Inoltre, l'apposizione del termine "per ragioni sostitutive" è legittima se l'enunciazione dell'esigenza di sostituire lavoratori assenti -da sola insufficiente ad assolvere l'onere di specificazione delle ragioni stesse- risulti integrata dall'indicazione di elementi ulteriori (quali, l'ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità circa la sussistenza effettiva del presupposto di legittimità prospettato.
Tali principi, già espressi dal giudice di legittimità, sono stati nuovamente affermati in una recente decisione.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha accolto il ricorso di parte datoriale e cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte territoriale, nel quadro di una controversia definita nel merito con l'illegittimità del termine apposto ad un contratto a termine, confermando la decisione di prime cure, aveva ritenuto valida la clausola, informata al requisito di specialità, ma, indimostrata, in concreto, l'avvenuta effettiva sostituzione di personale assente, non potendosi prescindere, ai fini probatori, dalla necessità di indicare, in concreto, il lavoratore sostituito.