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Internet - Carta dei diritti di Internet: la bozza presentata alla Camera


È stata presentata la bozza della Carta dei diritti di Internet, messa a punto dalla Commissione voluta dal Presidente della Camera Laura Boldrini e presieduta da Stefano Rodotà. Il documento, che consta di 14 articoli, dal 27 ottobre 2014 sarà oggetto di una consultazione pubblica.
Nel preambolo, viene chiarito che, partendo dal presupposto che internet ha contribuito in maniera decisiva a ridefinire lo spazio pubblico e privato e a strutturare i rapporti tra le persone e tra quest'ultime e le Istituzioni, si è ritenuto necessario procedere alla creazione di una dichiarazione dei diritti sulla Rete che si fondasse sul pieno riconoscimento di libertà, eguaglianza, dignità e diversità di ogni persona. La Carta consta di 14 articoli ed è a tutti gli effetti una dichiarazione dei diritti dell'utente in Internet.
Pertanto, il primo articolo garantisce i diritti fondamentali di ogni persona riconosciuti dai documenti internazionali, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dalle costituzioni e dalle leggi.
È stato previsto poi il diritto di accesso alla rete (art. 2), che deve avvenire con modalità tecnologicamente adeguate e aggiornate che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale. L'accesso comprende la libertà di scelta per quanto riguarda sistemi operativi, software e applicazioni.
L'art. 3 (neutralità della Rete) della bozza prevede, quindi, che ogni persona ha il diritto che i dati trasmessi e ricevuti sulla Rete non subiscano discriminazioni, restrizioni o interferenze in relazione al mittente, ricevente, tipo o contenuto dei dati, dispositivo utilizzato, applicazioni o, in generale, legittime scelte delle persone.
Nella bozza della Carta sono stati inseriti esplicitamente sia il diritto alla tutela dei dati personali (art. 4) sia il c.d. diritto all'oblio (art. 10).
L'art. 6 prevede il diritto all'inviolabilità dei sistemi e domicili informatici: senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria (che può essere data solo nei casi espressamente previsti dalla legge), "è vietato l'accesso ai dati della persona che si trovino su dispositivi personali, su elaboratori remoti accessibili tramite credenziali da qualsiasi elaboratore connesso a Internet o simultaneamente su dispositivi personali e, in copia, su elaboratori remoti, nonché l'intercettazione di qualsiasi forma di comunicazione elettronica".
La Commissione ha poi voluto inserire nella Carta anche il diritto all'identità (art. 8: "ogni persona ha diritto alla rappresentazione integrale e aggiornata della propria identità in Rete") e il diritto all'anonimato per esercitare le libertà civili e politiche senza subire discriminazioni o censure (art. 9).
Nell'art. 11 sono stati disciplinati i diritti e le garanzie delle persone nelle piattaforme: i responsabili di quest'ultime da una parte sono tenuti a comportarsi con lealtà e correttezza verso gli utenti, fornitori e concorrenti e dall'altra devono fornire informazioni chiare e semplificate sul funzionamento della piattaforma, senza la possibilità di modificare in modo arbitrario le condizioni contrattuali (è necessaria la preventiva informazione con il conseguente diritto dell'utente all'interruzione del rapporto) o di impedire in alcun modo l'accesso.
La Carta prevede sia la sicurezza della Rete (integrità delle infrastrutture e tutela da attacchi esterni) sia il diritto all'educazione secondo il quale tutti devono avere la possibilità di acquisire le capacità necessarie per utilizzare Internet in modo consapevole e attivo, attraverso anche la promozione delle istituzioni di attività educative rivolte a tutti.
Per finire, l'ultimo articolo della Carta elenca i criteri per il governo della rete (art. 14):
- riconoscimento dei propri diritti in Rete sia a livello nazionale che internazionale;
- necessità di regole conformi alla sua dimensione universale e sovranazionale, volte alla piena attuazione dei principi e diritti indicati dalla Carta;
- necessità che le regole tengano conto "dei diversi livelli territoriali (sovranazionale, nazionale, regionale), delle opportunità offerte da forme di autoregolamentazione conformi ai principi indicati, della necessità di salvaguardare la capacità di innovazione, della molteplicità di soggetti che operano in Rete, promuovendone il coinvolgimento in forme che garantiscano la partecipazione diffusa di tutti gli interessati";
- valutazione dell'impatto di tale regole sull'ecosistema digitale;
- il rispetto del principio di trasparenza, la responsabilità delle decisioni, l'accessibilità alle informazioni pubbliche, la rappresentanza dei soggetti interessati;
- la costituzione di autorità nazionali e sovranazionali per garantire effettivamente il rispetto dei criteri indicati dalla Carta.