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Cassazione: Polizze vita sequestrabili all’evasore



In presenza di reato tributario possono essere sequestrate anche le polizze assicurative sulla vita in quanto è del tutto irrilevante, ai fini penali, il divieto di sottoposizione a misura cautelare o esecutiva prevista dal Codice civile. A confermare questo importante principio è la Corte di cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n 18736 depositata ieri. A un contribuente indagato per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi, previsto e punito dall’articolo 3 del Dlgs 74/2000, venivano sequestrate tre polizze assicurative sulla vita. Dopo il rigetto dell’istanza di dissequestro a opera del Gip, era proposto appello al competente tribunale del riesame che confermava la misura cautelare. Il contribuente allora impugnava tale decisione innanzi alla Corte di cassazione, ribadendo in buona sostanza quanto già eccepito in sede di richiesta di riesame del provvedimento. In particolare veniva evidenziato che le polizze assicurative non potevano essere sequestrate in considerazione di quanto disposto dall’articolo 1932 del Codice civile in base al quale le somme dovute dall’assicuratore al contraente e al beneficiario sono sottratte all’azione esecutiva o cautelare. Nel ricorso, inoltre, si segnalava che la motivazione della conferma del sequestro si basava su una sentenza delle Sezioni unite (7 maggio 2013 n. 10532) che in realtà non era «conferente». Nella caso di specie, i giudici avevano chiarito che la confisca di un bene immobile, disposta secondo le leggi antimafia, estingue le ipoteche iscritte su quell’immobile. Ciò in quanto la salvaguardia del preminente interesse pubblico giustifica certamente il sacrificio inflitto al terzo in buona fede, titolare di un diritto reale di godimento o di garanzia, ammesso ad una tutela di tipo risarcitorio. In sostanza la confisca, ma non il sequestro preventivo, evidenziava la difesa del contribuente, poteva prevalere sull’ipoteca. La Suprema corte ha rigettato il ricorso confermando la decisione assunta dal tribunale del riesame in merito alla legittimità del sequestro. Secondo i giudici di legittimità il divieto di sottoposizione alla misura cautelare o esecutiva attiene esclusivamente alla garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità civile e non anche la disciplina della responsabilità penale. Ne consegue che il sequestro preventivo può essere applicato anche alle polizze assicurative sulla vita a nulla rilevando, a tal fine, il divieto previsto dal ripetuto articolo 1923 del Codice civile. La pronuncia è certamente importante perché di sovente, soprattutto da parte di rappresentanti di agenzie di assicurazioni, le polizze vita vengono valutate molto favorevolmente anche in considerazione del fatto che non sarebbero mai aggredibili da parte dei terzi. Certamente la citata norma (articolo 1923) – che sottrae dall’azione esecutiva e cautelare le somme dovute dall’assicuratore al contraente ed ai beneficiari – ha lo scopo di proteggere i diritti che la polizza assicurativa stessa garantisce ai predetti dalle eventuali pretese dei creditori e degli eredi di questi. Tuttavia, occorre innanzitutto ricordare che la legge considera anche il caso in cui il contraente, attraverso il pagamento di premi, abbia voluto danneggiare i suoi creditori riducendo il suo patrimonio. In questo caso i creditori possono far valere i propri diritti sulle somme dovute dall’assicuratore, anche se soltanto nei limiti dell’importo dei premi corrisposti per il contratto. A ciò va poi aggiunto quanto ribadito ora dalla Cassazione, secondo cui tale tutela in capo al contraente e ai beneficiari non ha alcuna rilevanza ai fini penali.