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Cassazione: Niente ergastolo se il giudizio è abbreviato



Con la sentenza n. 18821 depositata ieri (23 pagine con annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata), le Sezioni unite penali della Corte di cassazione hanno escluso l’applicabilità dell’ergastolo in seguito al giudizio abbreviato, legittimando il giudice a sostituirlo con 30 anni di reclusione. I fatti: nel 1998 la Corte di assise di Catania ha condannato all’ergastolo, con isolamento diurno, l’autore di due omicidi volontari. Poi, durante il processo d’appello, era entrata in vigore la legge 479/99, con la norma più favorevole all’imputato (i 30 anni al posto dell’ergastolo). Successivamente, il Dl 341/2000 (poi legge 4/2001) aveva ammesso la riduzione a 30 anni solo nei casi in cui la condanna non prevedesse anche l’isolamento diurno, presente invece nel caso specifico. Ma questa disciplina più rigorosa veniva dichiarata incostituzionale dalla sentenza 210/2013 per contrasto con l’articolo 117, comma 1, della Costituzione. A questa decisione si rifanno ora le sezioni unite. La Corte costituzionale aveva soprattutto considerato il fatto che la normativa non fosse conforme al principio di legalità convenzionale disciplinato dall’articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu), pilastro giuridico della sentenza Cedu 17/09/2009 – nota come sentenza Scoppola – sulla bocciatura dell’ergastolo con effetto «retroattivo».