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02 Agosto 2011 - Apprendistato: un contratto a tempo indeterminato per favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro
02- Dicembre 2011 - Danno da perdita di tempo libero?
02- Dicembre 2011 - Danno da perdita di tempo libero?
Non è possibile ritenere il diritto al tempo libero come diritto fondamentale dell'uomo e, nella sola prospettiva costituzionale, come diritto costituzionalmente protetto e ciò per la semplice ragione che il suo esercizio è rimesso alla esclusiva autodeterminazione della persona, che è libera di scegliere tra l'impegno instancabile nel lavoro e il dedicarsi, invece, a realizzare il suo tempo libero da lavoro e da ogni occupazione.
Questa sua caratterizzazione di autonoma opzionalità lo distingue dai diritti inviolabili, che sono, di per sè, eccetto i limiti posti dalle leggi, che, comunque con essi si devono confrontare, pena la loro disapplicazione, diritti irretrattabili della persona,, perchè ne fondano la giuridica esistenza sia dal punto di vista della identità individuale che della sua relazionalità sociale.
Questa sua caratterizzazione di autonoma opzionalità lo distingue dai diritti inviolabili, che sono, di per sè, eccetto i limiti posti dalle leggi, che, comunque con essi si devono confrontare, pena la loro disapplicazione, diritti irretrattabili della persona,, perchè ne fondano la giuridica esistenza sia dal punto di vista della identità individuale che della sua relazionalità sociale.
Corte di cassazione civile
sentenza 9422/11
sentenza 9422/11


